Consiglio a vuoto su Ato CL1. La Giunta comunale: “Primato della politica si esprime con libertà d’azione”

CALTANISSETTA . La Giunta comunale, su espressa richiesta dei consiglieri comunali pervenuta durante la seduta monotematica di fine giugno aveva già in quella data comunicato che i risultati della relazione di due diligence sull’Ato Ambiente CL1 sarebbero stati condivisi con il Consiglio Comunale, massimo Organo democratico della città. Ciò al fine di rendere pienamente trasparente un percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale a tutela degli interessi della collettività e al contempo per consentire all’Organo consiliare di esercitare pienamente le proprie prerogative d’indirizzo e controllo sugli atti adottati e le azioni intraprese.

A confermare, soltanto pochi giorni fa, l’interesse del Consiglio comunale ad approfondire i risultati dell’operato del Prof. avv. Alberto Stagno D’Alcontres, è stata la stessa conferenza dei capigruppo che ha votato la convocazione del civico consesso per la data del 25 marzo. Constatiamo invece l’assenza di numerosi consiglieri comunali che ha provocato la mancanza del numero legale nella seduta.

Corrisponde al vero che al momento la relazione è segretata al fine di tutelare l’ente in eventuali giudizi così come va però sottolineato che tale segreto non è rivolto ai consiglieri che hanno pieno accesso agli atti. Per favorire il dibattito in aula la Giunta aveva anche allegato alla richiesta una sintesi della relazione a firma del prof. D’Alcontres.

La relazione, come già spiegato in precedenza, risponde in maniera puntuale alle domande poste dall’amministrazione comunale sulla situazione debitoria e creditoria tra Comune e Ato ambiente CL1 in liquidazione. Lo fa, prima di tutto, sotto il profilo giuridico amministrativo che è proprio il punto focale su cui si sarebbe discusso. Il primato della politica, infatti, si esprime nella massima libertà d’azione degli organi rappresentativi, tanto più quando essi hanno funzione d’indirizzo e controllo come il Consiglio comunale.

L’amministrazione comunale pur accantonando in bilancio le somme per evitare qualunque rischio di disequilibrio, per chiudere la fase liquidatoria dell’Ato rifiuti intendeva definire il giusto rapporto tra debito e credito, tenuto conto di una circostanza dirimente per qualunque amministratore pubblico: l’Ato ambiente CL1 non porta in assemblea i bilanci d’esercizio dal 2013. Il diniego all’accesso agli atti da parte dell’Ato ha rallentato il lavoro di due diligence che è stato comunque portato a termine grazie alla professionalità dell’esperto incaricato.

In sintesi la relazione stabilisce che non vi è nessuna norma di legge o statutaria che consente di ribaltare automaticamente ai Comuni i debiti contratti dall’Ato con i propri fornitori, così come non è possibile addossare ai Comuni sic et simpliciterl’onere di coprire i mancati introiti della Tarsu. Il Comune, soltanto dopo l’approvazione dei bilanci d’esercizio, può intervenire per i costi sostenuti dall’Ato per il servizio effettivamente reso per la propria utenza, nel suo territorio, al netto delle anticipazioni effettuate e della Tarsu riscossa dall’Ato.

Si ricorda che il Comune di Caltanissetta svolge in proprio il servizio d’igiene urbana dal 2013 mentre i debiti dell’Ato si riferiscono a periodi precedenti in cui vigeva il regime di Tarsu. Questo significa che grazie all’azione di trasparenza avviata sui rapporti di credito/debito e agli accantonamenti effettuati, le tasche dei cittadini sono tutelate così come le casse dell’Ente.

Abbiamo lavorato per salvaguardare l’interesse collettivo e continueremo a farlo nel solco della trasparenza, così come testimoniato dalla volontà di rendere edotto il Consiglio comunale dei risultati della due diligence.

La Giunta comunale di Caltanissetta

 

 

DI SEGUITO LA SINTESI DELLA RELAZIONE DI DUE DILIGENCE:

 

A seguito dell’attività di analisi legale e contabile dei rapporti intercorsi tra il Comune di Caltanissetta ed ATO CL-1 a far data dal 31 dicembre 2012 ad oggi, sono emersi i fatti e le circostanze che di seguito si riportano per punti:

  1. la liquidatrice di ATO CL-1 non ha mai proceduto, dalla data di assunzione dell’incarico ad oggi, a predisporre, nei modi, nei tempi e nelle forme prescritti dalla legge, né i bilanci di previsione né quelli di consuntivo [meglio: di esercizio] che pure, a mente degli artt. 6 e 7 dello Statuto, la stessa ha il dovere di predisporre in via tempestiva e che sono funzionali ad una corretta ripartizione degli eventuali costi di gestione tra i soci della società d’ambito in funzione degli effettivi servizi in concreto erogati a ciascuno di essi e senza che tra costoro (i soci di ATO CL-1) sussista alcun vincolo di solidarietà. Tale circostanza ha costituito, ed ancora continua a costituire, grave fonte di danno per la società stessa e per i comuni d’ambito che la partecipano e, in primis, per il Comune di Caltanissetta;
  2. né lo Statuto di ATO CL-1 né l’art. 21, co. 17, L.R. n. 19/2005 – peraltro abrogato dall’art. 15, comma 8, L.R. Sicilia n. 9 del 15 maggio 2013 –, né, infine, l’art. 4 L.R. Sicilia n. 9/2010, prevedono l’obbligo da parte dei comuni soci degli ATO di coprire automaticamente i debiti contratti dalle autorità d’ambito. La disposizione di cui all’art. 21, co. 17 L.R. n. 19/2005 prevedeva semplicemente un obbligo di anticipazione finanziaria, subordinato, peraltro, all’obbligo di ATO CL-1 di individuare anche altre fonti finanziarie: in primis, il mercato del credito. La stessa deve, tuttavia, regolare a consuntivo la propria posizione con i singoli comuni d’ambito in ragione dell’effettiva attività svolta in loro favore;
  3. non esiste, dunque, alcun diritto di ATO CL-1 di riversare automaticamente i propri debiti in capo ai comuni d’ambito: anzi, l’esame dello statuto di ATO CL-1 dimostra come la società debba essere gestita con metodo economico e financo lucrativo. La pretesa di assumere costi (irragionevoli ed irrazionali) di gestione da porre poi automaticamente a carico dei comuni d’ambito è priva di pregio e fondamento;
  4. ATO CL-1 confonde, dunque, l’obbligo di anticipazione finanziaria con (l’insussistente) l’obbligo di automatica copertura dei costi: gli è, invece, che ATO CL-1 deve far fronte ai costi effettivi del servizio riscuotendo la TARSU (o TIA) ed il corrispettivo del servizio di gestione; dovendo, peraltro, restituire ai comuni l’eventuale differenza tra quanto dai medesimi meramente anticipato in via finanziaria e quanto da questi poi eventualmente dovuto in forza dei contratti di servizio coi medesimi stipulati;
  5. nessuna disposizione statutaria prevede l’obbligo dei comuni d’ambito d’intervenire finanziariamente a copertura della spesa che non possa a sua volta essere coperta dall’incasso della TARSU (o della TIA). La scelta per il regime privatistico della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti – che si è tradotta normativamente nella costituzione dell’Autorità d’ambito nella forma di s.p.a.– porta con sé l’obbligo della società d’ambito d’individuare autonomamente le fonti finanziarie a copertura del costo di gestione. Il tutto con l’ulteriore precisazione che in mancanza della relativa comunicazione, i crediti relativi a TARSU (o TIA) relative alle annualità 2005-2012 non possono ritenersi inesigibili, con la conseguenza che essi non devono essere eliminati dalle scritture dell’ente e che la ATO CL-1 non può pretendere di ribaltarne la quota di pagamento in capo ai comuni d’ambito;
  6. La prova dell’asserito credito indicato da ATO CL-1 contro il Comune di Caltanissetta non è stata fornita dalla suddetta società che, per come si è sopra esposto, non ha mai proceduto a predisporre e presentare per l’esame all’assemblea dei soci i bilanci di esercizio chiusi dopo il 31 dicembre 2012 (bilanci necessari per le verifiche a consuntivo delle rispettive posizioni di dare/avere), né, invero, sono stati predisposti quelli previsionali di spesa;
  7. l’ultimo bilancio di esercizio approvato di ATO CL-1 reca un credito del Comune di Caltanissetta nei confronti della società d’ambito di € 1.082.743,00;
  8. a causa dell’inadempimento della liquidatrice all’obbligo di predisporre i bilanci di esercizio, non solo le spese di gestione si sono incrementate in modo incontrollato, con conseguente aggravio del passivo della società – che oggi rischia il fallimento – ma sono anche incrementati gli interessi passivi a carico della stessa;
  9. la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Caltanissetta n. 34 del 31 dicembre 2014 non reca alcuna ricognizione e/o riconoscimento di debito; atteso che essa faceva riferimento all’eventuale piano di restituzione di un finanziamento in favore della Regione Siciliana che mai fu effettuato. La conseguenza è che la deliberazione: (i) non contiene – per come sopra fatto cenno – alcun riconoscimento di debito; (ii) era finalizzata all’eventuale assunzione di un impegno finanziario verso la Regione Siciliana (e non verso ATO CL-1); (iii) ha perduto qualsivoglia effetto giuridico in ragione del mancato avveramento della condizione ivi espressamente riportata. La circostanza, poi, che la detta delibera non costituisca riconoscimento del debito la si rinviene chiaramente dalla carenza degli elementi previsti dall’art. 194 TUEL per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

 

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