Sicilia: Piani Paesaggistici salvati dal Consiglio dei Ministri

In totale disprezzo dell’articolo 9 della Costituzione la Sicilia annulla,
di fatto, i Piani Paesaggistici, vanificando inesorabilmente i progressi
fatti rispetto alle altre regioni italiane. Solo Puglia, Toscana, Sardegna
e Piemonte posseggono Piani Paesaggistici e solo in anni recenti.
Questo scrivevamo poche settimane fa
(http://www.italianostra.org/?p=54205)a commento dello scandaloso articolo
di legge, concepito dal Governo Crocetta, che permetteva di stravolgere i
piani paesaggistici in Sicilia.

All’inizio di ottobre, noi componenti dell’Osservatorio Regionale per la
Qualità del Paesaggio, con riferimento all’art. 48 della legge regionale
11 agosto 2017 n.16, pubblicata sulla GURS n. 35 del 25.8.2017 supplemento
ordinario avente ad oggetto “Disposizioni programmatiche e correttive per
l’anno 2017, Legge di stabilità regionale, stralcio I”, abbiamo presentato
una richiesta di impugnativa al Consiglio dei Ministri (vedi:
http://www.italianostra.org/?p=54511). Il testo della richiesta di
impugnativa è stata elaborato dallo Studio legale Corrado V. Giuliano, di
Siracusa. Il Consiglio dei Ministri ha prontamente accolto la nostra
richiesta di impugnativa. Ecco le motivazioni con le quali il Governo
Nazionale ha cancellato l’art. 48 della legge regionale 16/2017. Noi non
possiamo che esserne soddisfatti.

Articolo 48 – dispone che i Piani Paesaggistici Territoriali,
nell’individuare le specifiche aree di tutela e predisporre le correlate
prescrizioni d’uso, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 143 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, devono prevedere la
possibilità che le opere di pubblica utilità realizzate da enti pubblici o
società concessionarie di servizi pubblici e con esclusione
dell’impiantistica di trattamento dei rifiuti comprese le discariche,
siano realizzabili, previa specifica valutazione da effettuarsi caso per
caso della concreta compatibilità con i valori paesaggistici oggetto di
protezione, considerando nel complesso del progetto anche le possibili
soluzioni in grado di ridurre, compensare o eliminare le eventuali
incompatibilità.
La previsione del comma 1 esclude, per legge, la possibilità della
cosiddetta “opzione zero” in sede di valutazione della compatibilità
paesaggistica della realizzazione, in aree vincolate, di una eterogenea
pluralità di ‘opere di pubblica utilità, riducendo il potere autorizzativo
alla sola prescrizione di modalità di mitigazione dell’impatto dell’opera
sul paesaggio.
In sostanza, opere di potenziale forte impatto paesaggistico, quali i
parchi eolici, gli impianti per produzione di energia idroelettrica, ma
anche opere di ricettività turistico-alberghiera che fossero qualificate
di pubblica utilità dalla legislazione regionale, risulterebbero, in base
alla norma in esame, già autorizzate ex lege nel “se” possano essere
realizzate, con svuotamento della pur necessaria autorizzazione
paesaggistica (a valle del piano paesaggistico), in tal modo vincolata ad
assentire l’intervento e, come detto, ridotta alla esclusiva possibilità
di dettare misure di mitigazione.
Tale previsione svuota di contenuto reale il controllo di tutela
paesaggistica riservato in tutta la sua pienezza, con norma di grande
riforma economico-sociale contenuta nell’art. 146 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, alla competenza tecnico-scientifica degli
uffici amministrativi preposti alla tutela paesaggistica.
La disposizione regionale in esame viola, altresì, la norma di grande
riforma economico sociale contenuta nell’art. 143 del codice, che, nel
dettare i contenuti possibili del piano paesaggistico, non prevede affatto
una tale limitazione al potere di autorizzazione paesaggistica.
Il comma 2 stabilisce che la procedura di valutazione è avviata con
istanza avanzata dal proponente l’opera all’Assessorato regionale dei beni
culturali e dell’identità siciliana. La valutazione si conclude entro
trenta giorni dalla presentazione dell’istanza ed è espressa con delibera
della Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale per i beni
culturali e l’identità Siciliana.
Merita censura, altresì, la norma in esame, che attribuisce all’organo
politico – la Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale – la
decisione sull’istanza avanzata dal proponente, sottraendo tale potere
alla competenza naturale degli organi tecnici di valutazione di
compatibilità ambientale degli interventi progettati.
E’ noto che le disposizioni di cui agli articoli 143 e 146 del codice sono
state qualificate come norme di grande riforma economico-sociale (cfr:
Corte Costituzionale, sentenze n. 164 del 2009, n. 238 del 2013 e n. 210
del 2014). Esse, in quanto tali, si impongono anche alla potestà
legislativa primaria delle Regioni ad autonomia speciale.
Con il successivo comma 3 “Le opere di cui al comma 1 nonché le attività
estrattive che, prima della data di adozione dei singoli Piani
Paesaggistici Territoriali, abbiano già ricevuto il nulla osta, pareri
favorevoli o autorizzazioni comunque denominate da parte di una
Amministrazione regionale o locale competente in materia di tutela
paesaggistico territoriale ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004.
Ovvero per i quali la Regione abbia già rilasciato atti di intesa allo
Stato, possono essere realizzate nel rispetto dei tempi, delle forme e
delle modalità ivi previste, senza ulteriori valutazioni.
Se le disposizioni ivi contenute al comma 3 dell’art. 48, fossero
riferibili esclusivamente ad opere pubbliche dello Stato, per le quali lo
Stato abbia chiesto l’intesa ai sensi della legislazione vigente, allora
il comma non presenterebbe profili di criticità. Diversamente, ove,
invece, esse fossero riferibili a tutte le opere del comma 1 e alle
attività estrattive, anche proposte da privati o da altri soggetti diversi
dallo Stato, non essendo agevole comprendere se il testo si risolva in una
mera salvezza dei procedimenti autorizzatori già conclusi (nel qual caso
nulla questio), la norma è censurata come incostituzionale per violazione
dell’art. 146 del codice laddove intenda derogare al regime ordinario e
disporre per legge la conclusione favorevole anche di procedimenti ancora
in itinere.
Conclusivamente, per le esposte ragioni, l’articolo 48 viola il Codice dei
beni culturali e del paesaggio, d.lgs. 42/2004 e l’art. 9 e art. 117 lett.
S) Cost. e l’art. 14 dello Statuto della Regione, che sebbene affidi alla
Regione legislazione esclusiva in materia di tutela del paesaggio (lett.
n), stabilisce che la stessa debba esercitata nei limiti delle leggi
costituzionali dello Stato e nel rispetto delle norme fondamentali delle
riforme economico sociali della Repubblica.

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