Riduzione del numero dei parlamentari, referendum domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020

Nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020 con il quale è stato nuovamente indetto, per i giorni di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020, il referendum popolare, ai sensi dell’articolo 138, secondo comma, della Costituzione,  confermativo  del  testo  della  legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei   parlamentari»,  approvato  in  seconda  votazione  a  maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.

Il testo del quesito referendario è il seguente:

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 240 del 12 ottobre 2019?».

Per tale consultazione, ai sensi dell’art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, le operazioni di voto si svolgeranno la domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e il lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, in deroga a quanto previsto dall’art.1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del numero dei votanti.

Al riguardo, il Ministero dell’Interno, con circolare n. 21 in data 20 luglio 2020, ha fornito specifiche disposizioni sui più immediati adempimenti, ed, in particolare, per ciò che concerne i termini e modalità di esercizio dell’opzione degli elettori residenti all’estero per il voto in Italia.

Per il citato referendum gli elettori italiani residenti all’estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, votano per corrispondenza.

La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di tali elettori, i cui nominativi vengono inseriti d’ufficio nell’elenco degli elettori residenti all’estero, fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione popolare e valida limitatamente ad essa.

In particolare, nel caso di specie, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell’art. 4 del D.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro il prossimo 28 luglio 2020.

L’opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.

Qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertarne la ricezione, da parte dell’Ufficio consolare, entro il termine prescritto.

E’ stato, altresì, predisposto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale un apposito modulo d’opzione che gli elettori residenti all’estero potranno utilizzare o prendere come riferimento per formulare l’opzione per l’esercizio del voto in Italia.

Il suddetto modulo d’opzione potrà essere reperito dai nostri connazionali residenti all’estero presso i Consolati, oppure in via informatica sul sito del proprio Ufficio consolare, sul sito del citato Ministero (www.esteri.it), e sul sito istituzionale di questa Prefettura.

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