Petizione per la raccolta al reddito

CALTANISSETTA – Si è svolta questa mattina, nella Sala Gialla di Palazzo del Carmine, la conferenza stampa per presentare il disegno di legge di iniziativa popolare per introdurre il reddito contro la povertà assoluta, volta a fornire un aiuto economico pari alla differenza tra il reddito disponibile (Isee) del nucleo familiare e la soglia della povertà assoluta calcolata annualmente dall’Istat.

Il disegno di legge promosso dall’Anci Sicilia, al quale l’Amministrazione di Caltanissetta ha aderito con apposita Delibera di Giunta n. 32 del 29 aprile scorso, si compone di sette articoli e ha tra i firmatari un insieme trasversale di soggetti, tra cui: il Centro Pio La Torre, i sindacati, l’Associazione Libera, Confindustria, Caritas, Comunità di Sant’Egidio, Erripa, il Comitato lotta per la casa «12 luglio» e il Terzo Settor

A presentare ai nisseni la proposta di legge di iniziativa popolare sono stati: l’assessore alle Politiche Sociali, Piero Cavaleri, e il presidente della quinta Commissione consiliare, che tra le proprie competenze ha anche le attività sociali, Francesco Dolce.

I cittadini che intendono sottoscrivere il disegno di legge possono recarsi, a partire da oggi e fino alla fine del mese di agosto, presso l’Ufficio Relazioni Pubbliche (Urp) del Comune di Caltanissetta, in corso Umberto I. Il presidente della quinta Commissione, Francesco Dolce, ha annunciato che, oltre all’Urp, saranno installati dei banchetti per la raccolta delle firme in altre zone della città e in giorni prestabiliti, che saranno comunicati a breve tramite gli organi di stampa.

Il testo del disegno di legge, come è stato detto, prevede un’integrazione economica destinata a ciascun nucleo familiare, che sarà commisurata alla differenza tra il reddito disponibile, in base all’Isee, e la soglia di povertà assoluta calcolata dall’Istat. Ai beneficiari verrebbe quindi rilasciata una carta acquisti da utilizzare per comprare beni e servizi di prima necessità, che dovranno essere individuanti con apposito regolamento attuativo. La carta acquisti, prevista dal testo, sarebbe alimentata mensilmente fino al raggiungimento della cifra prevista per l’integrazione al reddito. Potranno inoltrare domanda per il rilascio della carta acquisti coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, siano legalmente residenti da almeno dodici mesi nel territorio della regione.

Di seguito il testo integrale della proposta di legge di iniziativa popolare:

Disegno di legge d’iniziativa popolare
Integrazione al reddito contro la povertà assoluta

Art. 1

E’ istituita l’integrazione al reddito contro la povertà assoluta.

Art. 2

L’integrazione al reddito contro la povertà assoluta è una misura volta a fornire un aiuto economico pari alla differenza tra il reddito disponibile (ISEE) del nucleo familiare e la soglia della povertà assoluta calcolata annualmente dall’ISTAT.

Art. 3

L’integrazione al reddito contro la povertà assoluta è erogata mediante il rilascio di apposita carta acquisti che potrà essere utilizzata per l’acquisto dei beni e servizi di prima necessità individuati dal regolamento attuativo della presente legge. La carta acquisti di cui al precedente comma è alimentata mensilmente fino al raggiungimento della cifra prevista per l’integrazione al reddito. L’eventuale credito residuo è spendibile nei mesi successivi.

Art. 4

La richiesta della carta acquisti va effettuata presso un centro di assistenza fiscale o un patronato. Il rilascio della carta acquisti è subordinato all’impegno a sottoscrivere, da parte dei beneficiari, un progetto di inclusione sociale. Il progetto di cui al comma precedente è gestito dai servizi sociali del comune di residenza dei beneficiari, eventualmente in collaborazione con i centri per l’impiego. Possono inoltrare domanda per il rilascio della carta acquisti coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano legalmente residenti da almeno dodici mesi nel territorio della regione.

Art. 5

Le spese di attivazione e di funzionamento dell’integrazione al reddito contro la povertà assoluta sono a carico della regione. Chi omette di informare tempestivamente l’amministrazione circa eventuali incrementi nella sua situazione reddituale tali da comportare una decurtazione dell’integrazione al reddito, perde istantaneamente e per i cinque anni successivi il diritto a ricevere l’integrazione medesima. Tale previsione si applica anche a coloro i quali abbiano presentato la propria istanza formulando dichiarazioni mendaci sulla propria capacità reddituale. Le articolazioni periferiche dell’Assessorato regionale al lavoro effettuano gli opportuni controlli. Contestualmente al rilascio della carta acquisti i beneficiari sottoscrivono l’impegno a consentire agli incaricati dell’amministrazione regionale e del comune di residenza sopralluoghi e accertamenti. Comporta l’immediata decadenza dal diritto all’integrazione al reddito contro la povertà assoluta il rifiuto ingiustificato del beneficiario a consentire l’accesso alla propria abitazione, a beni registrati, a conti correnti, a titoli o ad altre informazioni rilevanti, da parte degli organi summenzionati. In presenza di violazioni di legge rilevanti, i predetti incaricati provvedono anche a comunicarle alle competenti autorità giudiziarie.

Art. 6

Tutte le modalità di gestione dell’integrazione al reddito contro la povertà assoluta sono disciplinate con apposito regolamento da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

La copertura finanziaria dell’integrazione al reddito contro la povertà assoluta è assicurata dalle risorse regionali, nazionali e comunitarie utilizzabili a tale scopo. Prioritariamente verranno destinate a tale finanziamento: 1) la rimodulazione dei programmi operativi regionali (FSE, FESR e FEARS) del presente periodo di programmazione; 2) i programmi paralleli derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali investimento europeo (SIE); 3) le quote residue del piano azione e coesione (PAC); 4) le quote in economia della legge n. 328/2000; 5) le quote provenienti dal fondo di sviluppo coesione (FSC).

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