Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Cosa cambia con il decreto legge del 25 marzo 2020, n.19, in vigore da oggi? (nuovo modello di autocertificazione)

Le violazioni saranno punite con sanzioni amministrative: 400 € per chi esce a piedi senza un giustificato motivo, 533 € per chi è in macchina. Le sanzioni si applicano retroattivamente.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020 è stato pubblicato il testo del decreto legge del 25 marzo 2020, n.19 recante “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”Continuano ad applicarsi le disposizioni emanate fino a oggi dai D.P.C.M., dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020, che ricordiamo sono atti amministrativi, ma sono state inserite nel decreto legge che, nel nostro ordinamento, è un atto normativo avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo, ai sensi dell’art.77 della Costituzione. Il mancato rispetto delle misure di contenimento indicate nell’art.1, comma 2 del decreto legge, salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono punite – non più penalmente dall’art.650 del codice penale – con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 € a 3000 € [pagamento in misura ridotta 400 € – 280 € se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione (art.202 D.Lgs. 285/92)]. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate di un terzo [pagamento in misura ridotta 533 € – 373 € se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione (art.202 D.Lgs. 285/92)]. Nel caso di violazioni riscontrate su cinema, teatri, discoteche, sale gioco, palestre, piscine, attività commerciali al dettaglio non necessarie, bar, ristoranti, ecc., si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Le sanzioni sono inflitte dal Prefetto. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Fuori dai casi di delitti colposi contro la salute pubblica, sarà denunciato penalmente ai sensi dell’art.260 del R.D. n.1265/34, chi è risultato positivo al virus e viola la quarantena allontanandosi dalla propria abitazione o dimora (arresto da 3 a 18 mesi e ammenda da €.500 a €.5000). Le disposizioni dell’art.4, che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. A tutto ciò si aggiunga che possono essere applicate ulteriori sanzioni amministrative locali per violazione di ordinanze regionali e comunali. Al fine di armonizzare l’autodichiarazione alla nuova normativa è stato predisposto un nuovo modello di autocertificazione (da scaricare al seguente link https://questure.poliziadistato.it/it/Caltanissetta/articolo/7945e7cd28936e66340456249).

Per il testo completo del decreto legge del 25 marzo 2020, n.19, scarica il link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg.

 

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE 26 marzo 2020 clicca e scarica

 

 

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