Incentivi per le fusioni aziendali: l’INPS chiarisce le regole operative

L’INPS ha fornito le istruzioni operative per accedere agli incentivi contributivi destinati alle imprese che si uniscono attraverso processi di aggregazione. La misura, introdotta dall’articolo 4-ter del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, è sperimentale per il biennio 2024-2025 e mira a favorire le fusioni tra aziende, sostenendo al contempo la tutela dell’occupazione.

Secondo il messaggio INPS n. 3344 del 6 novembre 2025, le imprese che costituiscono nuove realtà tramite fusione, cessione, conferimento o acquisizione e che raggiungono un organico pari o superiore a 1.000 lavoratori possono beneficiare di un esonero contributivo fino al 100% dei contributi previdenziali e assistenziali, esclusi i premi INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, entro il limite di 3.500 euro annui per ciascun lavoratore.

Il beneficio può essere prorogato fino a ulteriori 12 mesi, con un limite annuo di 2.000 euro per lavoratore. L’incentivo è riservato alle imprese che hanno sottoscritto un accordo governativo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’accordo deve includere un progetto industriale e di politica attiva che preveda almeno 200 ore di formazione o riqualificazione per ciascun lavoratore.

L’INPS riconoscerà il beneficio solo dopo aver ricevuto dal Ministero del Lavoro l’elenco delle imprese ammesse e l’ammontare dell’esonero, nei limiti delle disponibilità finanziarie. Le aziende beneficiarie si impegnano inoltre a mantenere i livelli occupazionali per almeno 48 mesi dalla data dell’operazione societaria, fatta eccezione per cessazioni per giusta causa, dimissioni volontarie o strumenti incentivanti concordati con il lavoratore.

In caso di violazioni o mancata realizzazione delle attività formative, il beneficio sarà revocato e i contributi dovranno essere recuperati, con l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Per ulteriori dettagli, il messaggio INPS n. 3344 è disponibile sul sito istituzionale, nella sezione “INPS Comunica”.