Corruzione e antimafia. Presentato all’ARS il Codice Etico dei Deputati

PALERMO – Con il voto di oggi in Commissione Antimafia, l’Assemblea regionale siciliana ha l’opportunità di dotarsi finalmente di un codice etico che definisce doveri e obblighi per tutti i parlamentari. Come ha spiegato il Presidente Claudio Fava presentandolo il documento alla stampa con le vicepresidenti Rossana Cannata e Luisa Lantieri, “non si tratta di un “gentleman agreement” né una mera ed astratta elencazione ma di un insieme di principi e di divieti immediatamente vincolanti”, visto che il Codice è destinato a far parte integrante del Regolamento dell’Assemblea regionale.
Il testo finale, elaborato con il contributo determinante degli esperti della commissione antimafia (il professor Antonio Gullo, il presidente Bruno Di Marco, il dottor Tuccio Pappalardo, il dott. Vittorio Bertone ), si articola in cinque titoli e 23 articoli che mirano a stigmatizzare qualsiasi atteggiamento rivolto a svilire le finalità del mandato parlamentare: dalle ipotesi di conflitto di interesse al clientelismo, dalla pratica di influenze indebite al divieto di accettare regali. Il codice prevede anche un graduale impianto sanzionatorio, dal richiamo alla censura, fino all’invito alle dimissioni dalle cariche istituzionali dell’Assemblea.
Particolarmente interessante, anche sotto il profilo giurido, è l’inserimento di una “codifica” del conflitto di interesse e del clientelismo, che vengono identificati in comportamenti che, come ha detto Fava, vanno a vantaggio di singoli o dei propri amici a danno dell’interesse pubblico.”
Il Codice prevede anche, attualmente caso unico nel panorama degli organi legislativi regionali, un sistema di sanzioni, che vanno dal richiamo orale fino all’invito rivolto all’interessato a dimettersi da cariche istituzionali interne all’Assemblea. Le sanzioni saranno comminate da un Comitato etico nominato dal Presidente dell’ARS,
garantendo la presenza dei gruppi di minoranza.
“Ovviamente – ha spiegato Fava – non è possibile imporre dimissioni da cariche interne, né tantomeno dalla carica di deputato, poiché questi sono atti rimessi alle sensibilità dei singoli.”
“Doveri, divieti e sanzioni immediatamente applicabili fanno di questo codice uno strumento di concreto decoro parlamentare e un presidio di legalità – dice il presidente dell’Antimafia siciliana, Claudio Fava – La Commissione si era impegnata a produrre il testo finale ad un anno dal proprio insediamento: è un impegno che ha voluto mantenere!”
“Pensiamo che il lavoro prodotto – continua Fava – sia il contributo più utile per ricordare domani il sacrificio del giudice Giovanni Falcone: non fiori ma opere di bene. E questo codice, per la politica siciliana, è un’opera di bene.”

Per entrare in vigore, il Codice dovrà divenire parte del Regolamento interno dell’Assemblea, previa approvazione a maggioranza degli aventi diritto, quindi di almeno 36 deputati.

 

 

Di seguito il testo del Codice presentato dalla Commissione Antimafia:

 

Al regolamento interno dell’Assemblea regionale siciliana, dopo l’articolo 168 è aggiunto il seguente:

<<ART. 169

Codice etico dei deputati regionali dell’Assemblea regionale siciliana

  1. Ai deputati dell’Assemblea regione siciliana si applica il codice etico allegato al presente regolamento>>.

 

Codice etico dei deputati regionali

dell’Assemblea regionale siciliana

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

 

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL CODICE ETICO

 

  1. Il presente Codice etico, in armonia con gli obblighi di legge, contiene le norme di comportamento che il deputato regionale è tenuto ad osservare nell’espletamento del proprio mandato.
  2. L’ Assemblea regionale siciliana si adopera al fine di dare adeguata pubblicità e promuovere la conoscenza dei principi e dei doveri previsti dal Codice.

 

 

ARTICOLO 2

PRINCIPI

 

  1. Nell’esercizio delle proprie funzioni il deputato persegue l’interesse generale della Comunità regionale ed è tenuto ad osservare i princìpi di legalità, lealtà, integrità e indipendenza, imparzialità, trasparenza e responsabilità.

 

 

ARTICOLO 3

LEGALITÀ

 

  1. Il deputato è chiamato ad adempiere al proprio mandato in osservanza della Costituzione, dello Statuto speciale della Regione Siciliana, delle leggi nazionali e regionali e della normativa dell’Unione Europea.

 

ARTICOLO 4

LEALTÀ

 

  1. Il deputato esercita le sue funzioni con disciplina ed onore, perseguendo solo ed esclusivamente l’interesse generale.

 

 

ARTICOLO 5

INTEGRITÀ E INDIPENDENZA

 

  1. Il deputato esercita con indipendenza e senza condizionamenti, diretti o indiretti, il suo mandato.

ARTICOLO 6

IMPARZIALITÀ

 

  1. Il deputato esercita le sue funzioni nel rispetto incondizionato della dignità della persona ed agisce secondo criteri oggettivi e meritocratici evitando qualsiasi forma di discriminazione fondata sull’età, opinioni politiche, sull’orientamento sessuale, sulla salute, sulla razza, sulla nazionalità e sulla religione.

 

ARTICOLO 7

TRASPARENZA

 

  1. Il deputato garantisce un esercizio trasparente e motivato delle proprie funzioni.

 

 

ARTICOLO 8

RESPONSABILITÀ

  1. Il deputato è responsabile del proprio operato e consente lo svolgimento delle attività di verifica necessarie all’accertamento di eventuali violazioni delle disposizioni del presente codice.

 

 

TITOLO II

DOVERI

 

 

ARTICOLO 9

UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE

 

1.Il deputato si impegna ad utilizzare con correttezza e trasparenza le risorse pubbliche di cui dispone in ragione del proprio ufficio.

  1. Il deputato contrasta ogni forma di spreco nella gestione delle risorse pubbliche e favorisce l’adozione delle buone pratiche per il buon andamento dell’azione amministrativa. Si astiene dal compiere qualsiasi atto volto a deviare dal loro scopo i fondi o le sovvenzioni pubbliche ovvero ad impiegarli per finalità personali dirette o indirette.
  2. Il ricorso a consulenti esterni, sempreché consentito dall’ordinamento interno dell’Ars o da specifiche leggi, deve essere adeguatamente motivato, in special modo qualora a titolo oneroso. Al termine dell’incarico il consulente presenta al deputato conferente una relazione finale sull’attività svolta.

 

 

ARTICOLO 10

TRASPARENZA DEGLI INTERESSI FINANZIARI E DELL’ATTIVITÀ DI RACCOLTA DI FONDI 

 

  1. Il deputato, all’inizio del mandato, integra la dichiarazione relativa alla propria condizione reddituale e patrimoniale prevista dalle norme di legge con informazioni su:
  2. a) attività di amministrazione o di legale rappresentanza svolte nel triennio precedente, ivi comprese la partecipazione ad organismi di vigilanza o di controllo di imprese, associazioni, fondazioni o altri soggetti giuridici, anche se a titolo gratuito;
  3. b) attività di raccolte di fondi per il finanziamento di partiti politici e per forme dirette o indirette di sostegno economico alle attività politiche.
  4. Il deputato si astiene dal ricevere contributi da parte di soggetti, ivi compresi enti, aziende, agenzie e società, anche partecipate o controllate dalla Regione, che nei tre anni precedenti siano stati destinatari da parte dell’amministrazione regionale di atti di natura autorizzativa, concessoria o abilitativa comunque denominati, ovvero di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e qualsivoglia altra attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ed alla cui definizione abbia concorso.

 

 

ARTICOLO 11

TUTELA DELL’ISTITUZIONE PARLAMENTARE

 

  1. Il deputato è tenuto a perseguire esclusivamente l’interesse generale della comunità regionale e ad osservare una condotta che tuteli e preservi la reputazione e l’integrità dell’Assemblea regionale e si astiene dal porre in essere comportamenti che possano ledere l’immagine e gli interessi dell’Istituzione parlamentare.

 

 

ARTICOLO 12

RISERVATEZZA

 

  1. Il deputato che, nell’esercizio delle funzioni istituzionali, acquisisca informazioni riservate, può utilizzarle solo in relazione allo svolgimento del proprio mandato e in ogni caso nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy.
  2. Il deputato non può in alcun modo utilizzare le informazioni di cui al comma 1 per conseguire o far ottenere ad altri soggetti guadagni o vantaggi personali.
  3. Il deputato adotta le misure necessarie per garantire il rispetto del dovere di riservatezza da parte dei suoi collaboratori.

 

 

ARTICOLO 13

DOVERE DI CONFRONTO E DI RESPONSABILITÀ DEMOCRATICA

 

  1. Il deputato risponde del proprio operato nei confronti della collettività ed esercita il confronto democratico con i colleghi deputati, le altre forze politiche, i cittadini e i media, favorendo la diffusione delle informazioni di carattere istituzionale e la loro accessibilità nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy.
  2. Il deputato, nell’ambito della normale dialettica politico-istituzionale, esercita le sue funzioni nel rispetto delle idee e delle opinioni altrui, evitando toni e linguaggi contenenti messaggi offensivi, discriminatori, intimidatori o prevaricanti.

 

 

ARTICOLO 14

CONTRASTO ALLA CORRUZIONE E ALLE INFILTRAZIONI MAFIOSE

 

  1. Nell’esercizio delle funzioni il deputato si astiene dal compimento di condotte, anche se penalmente non rilevanti, che si concretizzino in rapporti di familiarità o di frequentazione non occasionale con esponenti, diretti o indiretti, delle organizzazioni mafiose o comunque criminali.
  2. In ogni caso il deputato non può esercitare la sua funzione al fine di ottenere profitti personali e vantaggi particolari di terzi, ovvero a servizio di soggetti riconducibili ad organizzazioni mafiose o altrimenti criminali.
  3. Il deputato è tenuto a segnalare qualsiasi interferenza o pressione indebita, interna o esterna, volte a condizionarne l’esercizio della funzione.

 

 

ARTICOLO 15

COMUNICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE

 PROCEDIMENTI PENALI E DI RESPONSABILITA’ PER DANNO ERARIALE

 

  1. Ciascun deputato è tenuto a comunicare tempestivamente, non appena ne venga formalmente a conoscenza, all’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Regionale, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per i reati di criminalità organizzata, nonché per i reati contro la pubblica amministrazione e procedimenti di responsabilità per danno erariale da parte della Corte dei Conti.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 16

DOVERI NEI CONFRONTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

 

  1. Il deputato assicura la piena collaborazione all’Autorità Giudiziaria in presenza di indagini svolte nei suoi confronti e/o di soggetti terzi, astenendosi dal compiere qualsiasi azione od omissione volta a ostacolarne l’attività
  2. Il deputato denuncia immediatamente alla Procura della Repubblica qualsiasi atto di intimidazione, minaccia o tentativo diretto o indiretto di corruzione che abbia subito o di cui sia venuto a conoscenza.

 

 

TITOLO III

DIVIETI

 

ARTICOLO 17

DIVIETO DI ACCETTARE O PRATICARE INFLUENZE INDEBITE.

 

  1. Il deputato non può accettare, né sollecitare alcun tipo di compenso, monetario o di altra natura, riconducibile anche indirettamente all’esercizio di forme di influenza sui voti da lui espressi o sullo svolgimento delle proprie funzioni.
  2. Il deputato non deve chiedere, né esigere da soggetti con cui ha intrattenuto rapporti di natura contrattuale o professionale, prestazioni, conferimenti di beni e servizi, assunzioni di personale da cui possa ricavare un vantaggio personale diretto o indiretto, o che assicuri indebitamente ad altri un analogo beneficio.

 

 

 

ARTICOLO 18

DIVIETO DI ACCETTARE REGALI.

 

  1. Il deputato non può chiedere né per sé, né per altri alcun tipo di regalia o beneficio avente valore economico.
  2. Il deputato non deve accettare per sé o per altri – inclusi i propri familiari – regali con un valore superiore a quello conforme alle consuetudini di cortesia, quantificato nella cifra massima di 150 euro annui, da soggetti, ivi compresi enti, aziende, agenzie e società, anche partecipate o controllate dalla Regione, che nei tre anni precedenti sono stati destinatari da parte dell’Amministrazione regionale di atti di natura autorizzativa, concessoria o abilitativa comunque denominati, ovvero di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

 

 

ARTICOLO 19

DIVIETO DI CONFLITTO DI INTERESSI.

 

  1. Il conflitto di interessi si realizza quando il deputato è portatore di un interesse personale o indiretto, ossia relativo a parenti e affini entro il quarto grado o conviventi, che possa interferire con l’oggetto delle decisioni cui egli partecipa e su cui può esercitare influenza indebita.
  2. Ai fini del presente Codice sono considerate situazioni di conflitto di interessi:
  3. a) la sussistenza di interessi personali, anche di natura non economica, che interferiscano con l’oggetto di decisioni cui il deputato partecipa e dalle quali potrebbe ricavare uno specifico vantaggio, diretto o indiretto;
  4. b) la sussistenza di preesistenti rapporti di affari o di lavoro con persone od organizzazioni specificatamente interessate all’oggetto delle decisioni cui il deputato partecipa, anche nelle ipotesi in cui tali rapporti non configurino situazioni che diano luogo alle incompatibilità previste dalla legge;
  5. c) la sussistenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, ovvero di convivenza o di frequentazione assimilabili ai rapporti di coniugio, parentela o affinità, con persone operanti in organizzazioni interessate all’oggetto delle decisioni cui il deputato partecipa, anche nei casi in cui detti rapporti non configurino situazioni già disciplinate dalla legge;
  6. d) l’appartenenza ad associazioni, organizzazioni o gruppi, in virtù della quale il deputato acquisisca un vantaggio personale da decisioni cui partecipa, anche nei casi in cui detta appartenenza non generi le incompatibilità previste dalla legge.
  7. Non si configura un’ipotesi di conflitto di interessi se il deputato trae da tali decisioni un vantaggio in qualità di cittadino o membro di una formazione sociale.
  8. Nel caso in cui si realizzi situazione di conflitto di interesse, il deputato è tenuto a segnalare tale condizione all’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Regionale e ad attivarsi per porvi rimedio laddove possibile. L’elenco dei deputati in situazione di conflitto è allegato al resoconto dei lavori ed è pubblicato sul sito internet dell’Assemblea regionale.

 

 

ARTICOLO 20

DIVIETO DI CLIENTELISMO.

 

  1. Il deputato non può in alcun modo condizionare l’approvazione di atti, né influenzare le scelte di soggetti privati a fini clientelari, ovvero esercitare le proprie funzioni per promuovere esclusivamente l’interesse particolare di individui e gruppi a detrimento dell’ interesse pubblico.

 

 

 

TITOLO IV

CONTROLLI E SANZIONI

 

ARTICOLO 21

 COMITATO ETICO

 

  1. È istituito il Comitato Etico composto da cinque deputati nominati dal Presidente dell’Assemblea in modo da garantire la presenza di deputati appartenenti a gruppi di minoranza ad esclusione dei membri del Consiglio di Presidenza. Esso dura in carica due anni e mezzo e l’incarico non è rinnovabile nell’ambito della stessa legislatura.
  2. Il Comitato Etico nella prima seduta elegge il Presidente.
  3. Il Comitato Etico viene convocato negli uffici dell’Assemblea regionale per iniziativa del suo Presidente e deve essere convocato in caso di richiesta di almeno tre dei suoi componenti.
  4. Il Presidente trasmette al Comitato Etico le segnalazioni relative all’inosservanza delle disposizioni del presente Codice.
  5. Il Comitato Etico è competente a proporre al Presidente dell’Assemblea le sanzioni per l’inosservanza delle norme previste dal presente Codice.

 

 

ARTICOLO 22

PROCEDIMENTO

 

  1. Il Comitato Etico esercita l’iniziativa in materia di controlli, ha poteri istruttori e formula le sue conclusioni al Presidente dell’Assemblea, dopo aver sentito il deputato sottoposto al procedimento e valutata la possibilità di porre rimedio alla violazione del Codice.
  2. Il parere del Comitato Etico vincola la decisione del Presidente dell’Assemblea solo in senso favorevole al deputato.
  3. Il Presidente dell’Assemblea determina la sanzione da applicare e ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ars.

 

 

ARTICOLO 23

SANZIONI

 

  1. Il Comitato etico, qualora ravvisi o venga a conoscenza di comportamenti non conformi al Codice Etico, li contesta con sollecitudine al deputato interessato indipendentemente dalla loro rilevanza penale e dall’esito dell’eventuale procedimento penale conseguente.
  2. Le sanzioni sono:
  3. a) il richiamo orale o ammonimento;
  4. b) la censura secondo le modalità di cui all’articolo 91 del Regolamento interno;
  5. c) l’invito all’interessato a dimettersi da componente del Consiglio di Presidenza, da Presidente o componente dell’Ufficio di Presidenza di una commissione parlamentare o del Comitato Etico o da altre cariche istituzionali dell’Assemblea.

 

 

 

 

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