Consulta: “Ecco perché non possiamo riaprire i tribunali soppressi”

NICOSIA (EN) – “Le tre richieste di referendum sono inammissibili perché sono dirette allo scopo della reviviscenza, in tutto  o in parte , delle disposizioni che prevedevano gli uffici giudiziari soppressi, nonché di quelle  che stabilivano i circondari dei tribunali soppressi ‒ e, quindi, al ripristino dei detti uffici e circondari ‒ scopo che non può essere conseguito mediante lo strumento referendario”. Così, nella sentenza, la Corte Costituzionale spiega il perché  il 14 gennaio scorso, aveva dichiarato inammissibili i referendum abrogativi, presentati da 5 Consigli regionali, in relazione alle disposizioni sulla soppressione di 30 tribunali ordinari e delle rispettive procure, nonché di 220 sedi distaccate. Fra i Tribunali soppressi c’è anche quello di Nicosia, in provincia di Enna, che faceva parte del Distretto di Corte d’Appello di Caltanissetta.

Nella sentenza la Consulta scrive che  “risulta palese come le tre richieste di abrogazione per via referendaria, delle disposizioni che hanno soppresso gli uffici giudiziari elencati  mirino intrinsecamente ‒ ancorché tale scopo non sia in esse espressamente indicato ‒ a restituire efficacia alle disposizioni, ormai abrogate, che quegli uffici prevedevano, ripristinando, così, gli stessi.

Secondo la Corte Costituzionale “l’unico significato attribuibile all’abrogazione di una disposizione meramente abrogativa, che si limiti, pertanto, a prevedere che un’altra disposizione è abrogata, sia quello di rimuovere tale ultima abrogazione, di stabilire, cioè, che ciò che era stato abrogato non è più abrogato e che, quindi, viene ripristinato, tornando ad essere efficace. Ne consegue, dunque, che, come si è anticipato, alle tre richieste referendarie di abrogazione, integrale o parziale, delle disposizioni che hanno soppresso gli uffici giudiziari di cui alla Tabella A allegata al d.lgs. n. 155 del 2012 non può attribuirsi altro significato e, quindi, altro scopo, che quello di restituire efficacia alle disposizioni, abrogate con la detta soppressione, che quegli uffici prevedevano”.

“L’intento della reviviscenza della normativa precedente  – evidenziano i giudici costituzionali – è ulteriormente ravvisabile, nel 3° quesito, nella parte in cui esso ha ad oggetto l’abrogazione parziale del comma 3 dell’art. 1 del d.lgs. n. 14 del 2014 e dell’Allegato II al medesimo decreto. Risulta, infatti, manifesto, come l’intrinseca finalità di tale richiesta di abrogazione delle disposizioni del d.lgs. n. 14 del 2014, che hanno sostituito la Tabella A del regio decreto n. 12 del 1941, «limitatamente alla parte in cui quest’ultimo prevedeva i circondari dei tribunali» soppressi (dalle altre due disposizioni oggetto del 3° quesito), vada ravvisata nell’intento di fare “rivivere” le disposizioni dell’ordinamento giudiziario, sostituite dal comma 3 dell’art. 1 del d.lgs. n. 14 del 2014 e dall’Allegato II allo stesso decreto, che quei circondari prevedevano”.

In conclusione la Corte Costituzionale ribadisce “l’inammissibilità delle tre richieste di referendum popolare attesa l’inidoneità dello strumento referendario a raggiungere il fine, insito nei relativi quesiti, di fare “rivivere”, in tutto o in parte, le disposizioni che prevedevano gli uffici giudiziari soppressi, nonché quelle (3° quesito) che stabilivano i circondari dei tribunali aboliti”.

 

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